Il Codice penale sancisce due principi costituzionali: il rispetto della dignità umana e il libero esercizio dei diritti da parte del detenuto, i cui diritti possono essere limitati soltanto nella misura richiesta dalla privazione della libertà e dalla convivenza nell’istituto (art. 74 CP). Inoltre, il Codice penale formula altri principi generali per l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 75 cpv. 1 CP): la prevenzione della recidiva dopo la fine dell’esecuzione, la normalizzazione, la lotta contro le conseguenze nocive della privazione della libertà, l’obbligo di assistenza necessaria e la prevenzione della recidiva durante la privazione della libertà.