Secondo l’articolo 123 della Costituzione federale (Cost.), la legislazione in materia di diritto penale compete alla Confederazione, mentre l’esecuzione delle pene e delle misure spetta ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge (cfr. anche art. 439 CPP). Il Codice penale svizzero (CP) contiene disposizioni-quadro per l’esecuzione delle pene e delle misure. Il legislatore svizzero ha rinunciato a emanare una legge in materia. Il Codice penale sancisce due principi costituzionali: