b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). 1.2. Il gravame, inoltrato l’11.7.2011 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 28.6.2011 della Divisione della giustizia, è tempestivo. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Esso è, di conseguenza, ricevibile in ordine. 2.2.1.