Giusta l’art. 12 cpv. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, tutte le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure [non emanate dal giudice dell’applicazione della pena (art. 12 cpv. 1)] sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli art. 379 ss. CPP. Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv.