Pertanto, la base legale sulla quale poggia il regolamento di impiego dei mezzi informatici è insufficiente per giustificare una limitazione della libertà personale di tale portata. Ciò che implica un’assenza di base legale sufficiente a giustificare il ritiro del materiale informatico di proprietà del signor RE 1 (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 4). A mente del reclamante non vi sarebbe neppure un interesse pubblico preponderante [“(…) nella decisione qui reclamata si sottolinea come siano stati riscontrati degli abusi da parte dei detenuti. La medesima si limita però a riferire di come siano stati sequestrati due PC di proprietà di due detenuti i quali avevano acceduto ad internet.