Egli afferma, in particolare, che “(…) la decisione qui impugnata si limita (…) a torto a sostenere che l’art. 59 del Regolamento delle Strutture carcerarie del Cantone Ticino, norma di carattere generale e astratto, sia una valida base legale per adottare il provvedimento in questione. In realtà però, la medesima poggia su di una risoluzione governativa n. __________ che risulta essere priva di ogni e qualsivoglia fondamento legale formale. Pertanto, la base legale sulla quale poggia il regolamento di impiego dei mezzi informatici è insufficiente per giustificare una limitazione della libertà personale di tale portata.