Con il presente gravame RE 1 postula l’annullamento della decisione sopraindicata e la nullità del regolamento 6.12.2010 “(…) perché privo di base legale, rispettivamente annullato per carenza di interesse pubblico e violazione del principio di proporzionalità (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 7). Egli afferma, in particolare, che “(…) la decisione qui impugnata si limita (…) a torto a sostenere che l’art. 59 del Regolamento delle Strutture carcerarie del Cantone Ticino, norma di carattere generale e astratto, sia una valida base legale per adottare il provvedimento in questione.