Quest’ultima ha respinto il gravame con decisione 28.6.2011 accogliendo tuttavia la domanda di assistenza giudiziaria e concedendo “(…) il gratuito patrocinio ad opera dell’avv. PR 1 di __________ (…)” (decisione 28.6.2011, p. 4). L’autorità giudicante ha affermato che il provvedimento poggerebbe su una valida base legale (art. 59 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino), sarebbe dettato da importanti ragioni di sicurezza e rispetterebbe il principio di proporzionalità [“(…) solamente la consegna delle apparecchiature informatiche in possesso dei detenuti consente di raggiungere pienamente l’obiettivo di evitare rischi per la sicurezza del carcere, poiché le eventuali