Nell’allegato 2 a tale regolamento si stabiliva inoltre che “(…) la persona incarcerata può tenere ed utilizzare il materiale annunciato al più tardi fino al 30.6.2011 (…)” (allegato 2 del 3.12.2010). d. L’8.3.2011 la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali ha emanato, nei confronti di RE 1, una decisione con la quale gli ha ordinato di consegnare il suo materiale informatico entro il 30.6.2011 (scritto 8.3.2011).