{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-233_2011-09-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110047&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6215dd4faad741558ed85490449fb75f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.233"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.09.2011 60.2011.233"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con la quale imponeva al detenuto di consegnare il suo materiale informatico. base legale. proporzionalità. interesse pubblico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:20", "Checksum": "ea186c7c9d61e0eb2ed315f295a86538", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.09.2011 60.2011.233\nRegesto:\nReclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con la quale imponeva al detenuto di consegnare il suo materiale informatico. base legale. proporzionalità. interesse pubblico\n\n5.3.\nContrariamente a quanto asserito dal reclamante il provvedimento adottato non viola il principio di proporzionalità. In effetti la consegna del materiale informatico privato da parte dei detenuti è una misura atta e necessaria ad evitare abusi all’interno del carcere, oltre ad essere l’unico modo per garantire la sicurezza del penitenziario: controlli più approfonditi dei PC di proprietà dei detenuti sarebbero tutt’altro che semplici ed arrecherebbero costi supplementari all’amministrazione pubblica, non garantendo risultati ugualmente efficaci (vista l’evoluzione della tecnologia che, come affermato dalla Divisione della giustizia, rende molto più difficile scoprire i casi di utilizzazione abusiva dell’informatica). Con la soluzione adottata dal Consiglio di Stato ed attuata dalla Direzione i detenuti non sono privati completamente della loro possibilità di utilizzare del materiale informatico: è data loro l’opportunità di utilizzare dei PC, forniti dallo Stato, e dotati dei programmi necessari per lo svolgimento delle loro attività professionali, formative e d’intrattenimento. Il principio della proporzionalità, ed anche il postulato della sussidiarietà, sono in concreto ottemperati.\n6.Si può dunque giungere alla conclusione che la decisione della Divisione della giustizia qui impugnata, che obbliga RE 1 a consegnare il suo materiale informatico, è da tutelare in quanto fondata su una valida base legale, sorretta da motivi preminenti di interesse pubblico e non lesiva del principio di proporzionalità.\n7.RE 1 nel suo reclamo, rileva di trovarsi in stato di indigenza. Postula quindi di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in relazione al presente gravame: “(…) nella presente fattispecie la situazione finanziaria del ricorrente è notoriamente precaria, in quanto il medesimo si trova attualmente in detenzione. È pertanto evidente come egli non sia in grado di sopperire alle spese ricorsuali, per cui il presente gravame risulta necessario (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 6).\nTuttavia, per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio del reclamante, la stessa è infondata in quanto una difesa, nel caso concreto, non si impone per la tutela dei suoi interessi. La tassa di giustizia e le spese sono ridotte al minimo.\n8. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese, ridotte, sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 10, 36 e 123 Cost. fed., 74 s. e 84 CP, 393 ss. e 439 CPP, la legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, il regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, il regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\n|\n|\n- |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}