{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-233_2011-09-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110047&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6215dd4faad741558ed85490449fb75f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.233"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.09.2011 60.2011.233"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con la quale imponeva al detenuto di consegnare il suo materiale informatico. base legale. proporzionalità. interesse pubblico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:20", "Checksum": "ea186c7c9d61e0eb2ed315f295a86538", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.09.2011 60.2011.233\nRegesto:\nReclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con la quale imponeva al detenuto di consegnare il suo materiale informatico. base legale. proporzionalità. interesse pubblico\n\n3.3.\nNel caso in esame il provvedimento qui contestato poggia su una valida base legale materiale: il regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, allestito dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato (delega prevista dall’art. 10 cpv. 4 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007), esclude, come già sopraindicato, al suo art. 59 l’accesso o lo scambio di dati e informazioni sulla rete informatica da parte dei detenuti, così come il possesso di apparecchi atti ad accedere alla rete.\nPer attuare quest’ultimo divieto, ed in ragione degli abusi constatati, il Consiglio di Stato ha adottato la risoluzione del 16.11.2011 n° __________. Il successivo regolamento sull’impiego di mezzi informatici del 6.12.2010, concretizza la risoluzione governativa del 16.11.2010. Il regolamento del Dipartimento (agente su delega del governo cantonale) e la risoluzione del Consiglio di Stato, attuati tramite il regolamento della Direzione, rappresentano pertanto delle basi legali materiali sufficienti.\n4. 4.1.\nA mente del reclamante inoltre non vi sarebbe neppure un interesse pubblico preponderante atto a giustificare un tale provvedimento: “(…) nella decisione qui reclamata si sottolinea come siano stati riscontrati degli abusi da parte dei detenuti. La medesima si limita però a riferire di come siano stati sequestrati due PC di proprietà di due detenuti i quali avevano acceduto ad internet. (…). Due semplici casi isolati non sono infatti assolutamente atti a giustificare una così importante limitazione della libertà personale dei detenuti (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 4).\n4.2.\nPossono costituire un interesse pubblico atte a limitare la libertà personale le misure di polizia. Quest’ultime sono restrizioni con lo scopo di tutelare il cittadino contro minacce che mettono in pericolo l’ordine pubblico. Secondo la definizione classica del Tribunale federale l’ordine pubblico comprende l’ordine pubblico propriamente detto, la salute, la sicurezza, la moralità pubblica e la buona fede negli affari (cfr. DTF 110 Ia 99). Per ordine pubblico propriamente detto si deve intendere l’assenza di disordine, di atti di violenza contro le persone, i beni o lo Stato stesso (cfr. A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, n. 209 ss.).\n4.3.\nNel caso in esame è chiaro come la misura adottata, e pertanto l’obbligo di consegna dei mezzi informatici personali dei detenuti, è giustificata da un interesse pubblico rilevante e preponderante, e dettata, in particolare, da motivi di sicurezza pubblica. Infatti evitare che i detenuti possano avere contatti con l’esterno non controllati è essenziale in una struttura carceraria dove la sicurezza deve essere garantita, accanto alla certezza della pena. È dato quindi un evidente interesse pubblico.\n5.5.1.\nRE 1 afferma, da ultimo, che “(…) l’adozione di tale misura è totalmente disproporzionata, in quanto vi sono altre misure meno incisive con le quali è possibile ottenere il medesimo risultato (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 3).\n5.2.\nOgni restrizione della libertà personale deve rispettare, come già sopraindicato, il principio della proporzionalità. Una delle componenti del principio della proporzionalità vuole che la misura restrittiva scelta appaia come un mezzo necessario, efficace ed adeguato per realizzare lo scopo d’interesse pubblico ricercato, senza eccedere quanto è indispensabile per conseguirlo e tutelando il più possibile la libertà del singolo (cfr. A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, n. 217 ss.). Pertanto, secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, la restrizione delle libertà dei detenuti non può andare oltre ciò che è ritenuto necessario al fine di perseguire lo scopo della detenzione, garantire la gestione regolare e non eccessivamente dispendiosa della struttura penitenziaria e attuare il potere punitivo dello Stato e l'ordinanza disciplinare (U. HÄFELIN, W. HALLER, H. KELLER, op. cit., n. 374 s.).\n"}