{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-233_2011-09-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110047&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6215dd4faad741558ed85490449fb75f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.233"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.09.2011 60.2011.233"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con la quale imponeva al detenuto di consegnare il suo materiale informatico. base legale. proporzionalità. interesse pubblico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:20", "Checksum": "ea186c7c9d61e0eb2ed315f295a86538", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.09.2011 60.2011.233\nRegesto:\nReclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con la quale imponeva al detenuto di consegnare il suo materiale informatico. base legale. proporzionalità. interesse pubblico\n\n2.5.\nIl 6.12.2010 è entrato in vigore il regolamento sull’impiego dei mezzi informatici, adottato dalla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, secondo il quale la persona incarcerata può disporre unicamente di un PC noleggiato dalle strutture carcerarie cantonali. Nello stesso si stabilisce inoltre che “(…) apparecchiature informatiche e/o d’intrattenimento in possesso del detenuto al momento dell’entrata in vigore del Regolamento possono essere tenuti ed usati fino al 30.06.2011 (…)” (regolamento sull’impiego dei mezzi informatici del 6.12.2010, p. 2).\n2.6.\nIn applicazione di detto regolamento il direttore aggiunto delle strutture carcerarie cantonali ha così imposto a RE 1, con decisione 8.3.2011 qui impugnata, di consegnare il suo materiale informatico entro il 30.6.2011.\n3. 3.1.\nRE 1, nel suo reclamo 11/12.7.2011, afferma innanzitutto che “(…) la decisione 8 marzo 2011 trova fondamento nel regolamento sull’impiego dei mezzi informatici, il quale trova fondamento sull’art. 59 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino e nella risoluzione __________ del 16.11.2010 del Consiglio di Stato il quale non richiama né si fonda su nessuna base legale di alcun tipo. Tale risoluzione governativa non è dunque base legale sufficiente per permettere l’adozione di un regolamento di impiego dei mezzi informatici che comporti una così grande limitazione della libertà personale dei detenuti della Stampa (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 1 s.).\n3.2.\nPer costante giurisprudenza la libertà personale è un diritto costituzionale previsto all’art. 10 cpv. 2 Cost., inalienabile e imprescrittibile, che garantisce le facoltà proprie alla natura stessa dell'uomo di andare, venire e muoversi liberamente, il cui corollario è costituito dalla proibizione di essere arrestato o internato arbitrariamente e dal diritto di ogni persona di essere tutelata nella sua integrità fisica, intellettuale, morale e spirituale: principio fondamentale del diritto costituzionale, essa protegge inoltre, a titolo sussidiario, tutte le libertà che si caratterizzano come una manifestazione elementare dello sviluppo e dell'affermazione della personalità umana. Il diritto alla libertà personale non è assoluto: restrizioni sono ammissibili se si fondano su di una base legale, se sono sorrette da motivi preminenti d'interesse pubblico e non ledono il principio della proporzionalità (art. 36 Cost.); comunque la libertà personale non può essere soppressa completamente o privata del suo contenuto di istituzione giuridica (DTF 114 Ia 357 consid. 5 con rimandi).\nPer quanto compatibile con il loro stato di detenzione, i detenuti beneficiano dei diritti fondamentali, incluso quello della libertà personale, che è intangibile nella sua essenza, senza tuttavia il diritto di avvalersi di tutte le forme di questo diritto costituzionale. I detenuti non devono dunque essere limitati nella loro libertà individuale oltre le esigenze del fine dell'istruttoria penale e dell'ordine dell'istituto di detenzione. Ma, una volta in prigione, essi sottostanno alle restrizioni imposte dalla loro condizione di detenuto e dal rapporto speciale che li lega allo Stato (Sonderstatusverhältnis) (DTF 106 Ia 277, consid. 3). Per questo motivo, per quanto concerne la base legale, si applicano requisiti meno rigidi, ma le disposizioni devono essere formulate in maniera sufficientemente chiara e univoca. Eventuali restrizioni delle condizioni detentive, devono pertanto trovare riscontro in una base legale che le definisca nelle grandi linee [“allgemeinen Erlass” (cfr. DTF 99 Ia 262, consid. III)] ed essere rispettose del principio di proporzionalità. Il regime di detenzione non può essere infatti lasciato al libero apprezzamento dell’amministrazione del penitenziario. Tale regime a cui sottostanno i detenuti deve essere almeno regolato “dans les grandes lignes” (e non in dettaglio) da un decreto di portata generale, che la direzione del penitenziario sarà tenuta a rispettare. Le restrizioni alla libertà dei detenuti derivanti dal regime di detenzione (le visite, le passeggiate, i pasti o il controllo della corrispondenza) possono dunque figurare in una legge materiale quale il regolamento della prigione, e non necessitano una legge formale (cfr. DTF 106 Ia 277, consid. 3; U. HÄFELIN, W. HALLER, H. KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. ed., n. 371; A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume I, n. 1760).\n"}