{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-233_2011-09-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110047&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6215dd4faad741558ed85490449fb75f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.233"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.09.2011 60.2011.233"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con la quale imponeva al detenuto di consegnare il suo materiale informatico. base legale. proporzionalità. interesse pubblico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:20", "Checksum": "ea186c7c9d61e0eb2ed315f295a86538", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.09.2011 60.2011.233\nRegesto:\nReclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con la quale imponeva al detenuto di consegnare il suo materiale informatico. base legale. proporzionalità. interesse pubblico\n\n1.2.\nIl gravame, inoltrato l’11.7.2011 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 28.6.2011 della Divisione della giustizia, è tempestivo.\nLe esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.\nEsso è, di conseguenza, ricevibile in ordine.\n2.2.1.\nSecondo l’articolo 123 della Costituzione federale (Cost.), la legislazione in materia di diritto penale compete alla Confederazione, mentre l’esecuzione delle pene e delle misure spetta ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge (cfr. anche art. 439 CPP). Il Codice penale svizzero (CP) contiene disposizioni-quadro per l’esecuzione delle pene e delle misure. Il legislatore svizzero ha rinunciato a emanare una legge in materia.\nIl Codice penale sancisce due principi costituzionali: il rispetto della dignità umana e il libero esercizio dei diritti da parte del detenuto, i cui diritti possono essere limitati soltanto nella misura richiesta dalla privazione della libertà e dalla convivenza nell’istituto (art. 74 CP). Inoltre, il Codice penale formula altri principi generali per l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 75 cpv. 1 CP): la prevenzione della recidiva dopo la fine dell’esecuzione, la normalizzazione, la lotta contro le conseguenze nocive della privazione della libertà, l’obbligo di assistenza necessaria e la prevenzione della recidiva durante la privazione della libertà. Nell’ambito della prevenzione della recidiva, la Svizzera ritiene molto importante che i condannati mantengano legami con il mondo esterno. A tal fine sono garantiti l’accesso ai prodotti della stampa e la ricezione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché i contatti personali (lettere, telefonate, visite). Vengono particolarmente incoraggiate le relazioni con la famiglia e le persone più vicine (art. 84 CP). Lo scopo dell’esecuzione, il regolamento penitenziario e motivi di sicurezza impongono tuttavia limiti a tali contatti.\n2.2.\nIn base dunque ai principi e alla legislazione sopraindicata, in Ticino è stata adottata la legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 20.4.2010) che delega al Consiglio di Stato l’emanazione di norme di applicazione, in particolare per l’esecuzione di sanzioni privative di libertà in stabilimenti statali, con particolare riferimento ai diritti ed ai doveri delle persone condannate e di quelle in carcerazione preventiva o di sicurezza (art. 2 lit. d).\nIl regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 6.3.2007) disciplina infatti l’esecuzione delle sanzioni penali e l’assistenza relativa (art. 1) delegando tuttavia al Dipartimento l’emanazione di un regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (art. 10 cpv. 4).\nIl regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (entrato in vigore l’1.1.2011) fissa le norme e l’organizzazione delle strutture carcerarie del Cantone, delegando “(…) ove necessario” alla Direzione la competenza per emanare disposizioni di dettaglio (art. 1 cpv. 1). Spetta infatti a quest’ultima promuovere, coordinare e gestire l’organizzazione e le attività delle strutture essendo dunque competente ad emanare tutte le disposizioni di ordine generale per l’applicazione del regolamento (art. 6 cpv. 3).\n2.3.\nPer quanto qui d’interesse si rileva che l’art. 59 del regolamento delle strutture carcerarie vieta l’accesso o lo scambio di dati e informazioni sulla rete informatica, così come il possesso di apparecchi atti ad accedere alla rete. Eccezioni sono previste per le persone condannate che adempiono le condizioni definite in una disposizione della Direzione che possono effettuare delle video conferenze tramite apparecchi delle strutture carcerarie, secondo le modalità indicate; per le persone autorizzate per motivi di formazione; per le persone condannate collocate allo Stampino e al Naravazz che possono utilizzare i propri apparecchi informatici per accedere alla rete, a proprie spese (art. 59 cpv. 1). Altre eccezioni possono tuttavia essere previste dalla Direzione (art. 59 cpv. 2).\nGiusta inoltre l’art. 12 del regolamento delle strutture carcerarie gli oggetti di uso personale o di valore affettivo e il necessario per l’abbigliamento, la cura e l’igiene rimangono a disposizione della persona incarcerata, salvo eccezioni per motivi di sicurezza.\n2.4.\nI detenuti presso il penitenziario cantonale erano, nei limiti dell’art. 59 del surriferito regolamento, autorizzati ad utilizzare apparecchiature informatiche personali per uso privato. Il materiale informatico era acquistato direttamente dai detenuti, per il tramite del personale di custodia addetto allo spaccio interno, o da loro familiari e conoscenti.\nIl Centro sistemi informativi ha evidenziato, nel proprio rapporto 3.8.2010, l’esistenza di abusi da parte dei detenuti nell’utilizzo di apparecchiature informatiche. Cosicché, alfine di intervenire in modo da comunque permettere ai detenuti di continuare ad utilizzare il PC, escludendone però l’utilizzo illecito, con risoluzione 16.11.2010 il Consiglio di Stato ha autorizzato il Dipartimento delle istituzioni, in collaborazione con il Centro dei sistemi informativi, a fornire ai detenuti dei PC che hanno esaurito il loro ciclo di vita all’interno dell’amministrazione cantonale in luogo di quelli personali. Ha inoltre delegato alla Direzione delle Strutture carcerarie l’allestimento di un regolamento interno per la gestione del materiale informatico e il recupero dei costi nei confronti dei detenuti (risoluzione CdS 16.11.2010 n° __________).\n"}