{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-233_2011-09-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110047&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6215dd4faad741558ed85490449fb75f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.233"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.09.2011 60.2011.233"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con la quale imponeva al detenuto di consegnare il suo materiale informatico. base legale. proporzionalità. interesse pubblico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:20", "Checksum": "ea186c7c9d61e0eb2ed315f295a86538", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.09.2011 60.2011.233\nRegesto:\nReclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con la quale imponeva al detenuto di consegnare il suo materiale informatico. base legale. proporzionalità. interesse pubblico\n\n\ne. Contro tale decisione RE 1 ha presentato, in data 14.3.2011, reclamo alla Divisione della giustizia. Quest’ultima ha respinto il gravame con decisione 28.6.2011 accogliendo tuttavia la domanda di assistenza giudiziaria e concedendo “(…) il gratuito patrocinio ad opera dell’avv. PR 1 di __________ (…)” (decisione 28.6.2011, p. 4). L’autorità giudicante ha affermato che il provvedimento poggerebbe su una valida base legale (art. 59 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino), sarebbe dettato da importanti ragioni di sicurezza e rispetterebbe il principio di proporzionalità [“(…) solamente la consegna delle apparecchiature informatiche in possesso dei detenuti consente di raggiungere pienamente l’obiettivo di evitare rischi per la sicurezza del carcere, poiché le eventuali misure di controllo sui PC privati, oltre ad essere dispendiose, non avrebbero la medesima efficacia e non impedirebbero di prevenire con certezza ogni abuso, tanto più che l’evoluzione della tecnologia (…) rende molto più difficile scoprire i casi di utilizzazione abusiva dell’informatica (…)” (decisione 28.6.2011, p. 2 s.)].\nf. Con il presente gravame RE 1 postula l’annullamento della decisione sopraindicata e la nullità del regolamento 6.12.2010 “(…) perché privo di base legale, rispettivamente annullato per carenza di interesse pubblico e violazione del principio di proporzionalità (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 7). Egli afferma, in particolare, che “(…) la decisione qui impugnata si limita (…) a torto a sostenere che l’art. 59 del Regolamento delle Strutture carcerarie del Cantone Ticino, norma di carattere generale e astratto, sia una valida base legale per adottare il provvedimento in questione. In realtà però, la medesima poggia su di una risoluzione governativa n. __________ che risulta essere priva di ogni e qualsivoglia fondamento legale formale. Pertanto, la base legale sulla quale poggia il regolamento di impiego dei mezzi informatici è insufficiente per giustificare una limitazione della libertà personale di tale portata. Ciò che implica un’assenza di base legale sufficiente a giustificare il ritiro del materiale informatico di proprietà del signor RE 1 (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 4). A mente del reclamante non vi sarebbe neppure un interesse pubblico preponderante [“(…) nella decisione qui reclamata si sottolinea come siano stati riscontrati degli abusi da parte dei detenuti. La medesima si limita però a riferire di come siano stati sequestrati due PC di proprietà di due detenuti i quali avevano acceduto ad internet. (…). Due semplici casi isolati non sono infatti assolutamente atti a giustificare una così importante limitazione della libertà personale dei detenuti (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 4)] ed il provvedimento violerebbe il principio di proporzionalità [“(…) vi sono altre misure ugualmente efficaci e al contempo molto più rispettose della libertà personale dei detenuti e di conseguenza dunque maggiormente proporzionate, quali ad esempio l’incentivazione dei controlli effettuati sui PC portatili personali. Si tratterebbe in effetti semplicemente di inasprire maggiormente le misure di controllo, in modo da assicurarsi che più nessuno possa fare un uso abusivo dei mezzi informatici a sua disposizione. Ciò permetterebbe così di raggiungere il risultato voluto limitando le ingerenze nella libertà personale dei detenuti (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 5)].\ng. Delle ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni e della duplica della Divisione della giustizia, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.\nin diritto\n1. 1.1.\nGiusta l’art. 12 cpv. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, tutte le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure [non emanate dal giudice dell’applicazione della pena (art. 12 cpv. 1)] sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli art. 379 ss. CPP.\nCon il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.\nIn particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n"}