{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-233_2011-09-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110047&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6215dd4faad741558ed85490449fb75f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.233"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.09.2011 60.2011.233"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con la quale imponeva al detenuto di consegnare il suo materiale informatico. base legale. proporzionalità. interesse pubblico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:20", "Checksum": "ea186c7c9d61e0eb2ed315f295a86538", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.09.2011 60.2011.233\nRegesto:\nReclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con la quale imponeva al detenuto di consegnare il suo materiale informatico. base legale. proporzionalità. interesse pubblico\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nClaudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 11/12.7.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 28.6.2011 della Divisione della giustizia con la quale gli viene imposto di consegnare il suo materiale informatico (inc. __________); |\nrichiamate le osservazioni 22/25.7.2011 e la duplica 5/8.8.2011 della Divisione della giustizia, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\nvista la replica 27/29.7.2011 di RE 1;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. RE 1 (__________) è stato arrestato in data 11.5.2010 siccome accusato di omicidio intenzionale, sub. di lesioni gravi e di omicidio colposo in relazione al decesso di __________ (__________) conseguente ai fatti della sera del 22.8.2009 presso un’area di sosta dell’autostrada A2 in direzione sud-nord (inc. MP __________, AI 37).\nIl magistrato inquirente, in data 1.2.2011, ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________ nei confronti di RE 1 per titolo di omicidio intenzionale giusta l’art. 111 CP [“per avere, a __________, la sera del 22 agosto 2009, verso le ore 21.50, presso l’area di sosta autostradale __________, intenzionalmente cagionato la morte di __________ (__________), colpendolo di sorpresa con una gomitata al viso e quindi, caduto supino al suolo, con due violente pedate, dall’alto verso il basso, all’addome e al collo, causandogli lesioni tali che ne determinarono il decesso intervenuto il 23 agosto 2009 alle ore 00.20 presso l’Ospedale __________ di __________ come alla documentazione in atti, ritenuto che l’imputato, dopo aver ferito __________ e incurante della sorte della vittima a terra, si allontanò velocemente a bordo della sua automobile a fari spenti nell’intento di non essere identificato”] (ACC __________).\nL’11.7.2011 la Corte delle assise criminali di __________ ha condannato RE 1 alla pena detentiva di 9 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. TPC __________). Contro tale sentenza RE 1 ha annunciato l’appello in data 12.7.2011. Egli si trova tutt’ora in carcerazione di sicurezza.\nb. Il Consiglio di Stato, con risoluzione 16.11.2010 (n° __________), constatando che il sistema attuale che consente ai detenuti presso il penitenziario cantonale di utilizzare apparecchiature informatiche personali per uso privato, non permette di escludere il rischio di abusi, ha autorizzato il Dipartimento delle istituzioni, in collaborazione con il Centro dei sistemi informativi, a fornire ai detenuti i PC che hanno esaurito il loro ciclo di vita all’interno dell’Amministrazione cantonale. L’Esecutivo cantonale ha in particolare affermato che “(…) le apparecchiature informatiche al momento dell’entrata presso le strutture carcerarie sono controllate da parte del personale al fine di evitare abusi, in particolare la comunicazione con l’esterno e l’accesso alla rete internet (…)”, tuttavia “(…) a seguito dell’evoluzione tecnologica, i controlli sono sempre più difficili e non permettono di escludere il rischio di abusi (…)”, tant’è che un rapporto del Centro sistemi informativi ha evidenziato l’esistenza di abusi da parte di detenuti nell’utilizzo delle apparecchiature informatiche (risoluzione __________ del 16.11.2010, p. 1). Il Consiglio di Stato ha così deciso di intervenire, con la risoluzione 16.11.2010, “(…) in modo da permettere ai detenuti di continuare ad utilizzare i PC escludendo però un utilizzo illecito degli stessi (…)” fornendo a ciascun detenuto del materiale informatico di proprietà dello Stato escludendo ai detenuti l’uso del PC personale (risoluzione __________ del 16.11.2010, p. 1). Nella risoluzione sopraindicata ha inoltre delegato alla Direzione delle strutture carcerarie l’allestimento di un regolamento interno per la gestione del materiale informatico e il recupero dei costi nei confronti dei detenuti.\nc. Sulla base della risoluzione sopraindicata la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali ha adottato, il 6.12.2010, il regolamento interno sull’impiego dei mezzi informatici secondo il quale “(…) la persona incarcerata può disporre unicamente di un PC noleggiato dalle SC; non è possibile l’acquisizione dall’esterno (…)” (regolamento 6.12.2010, p. 1). Nell’allegato 2 a tale regolamento si stabiliva inoltre che “(…) la persona incarcerata può tenere ed utilizzare il materiale annunciato al più tardi fino al 30.6.2011 (…)” (allegato 2 del 3.12.2010).\nd. L’8.3.2011 la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali ha emanato, nei confronti di RE 1, una decisione con la quale gli ha ordinato di consegnare il suo materiale informatico entro il 30.6.2011 (scritto 8.3.2011)."}