la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP TI. 4. L’allora Camera dei ricorsi penali – dal 1°.1.2011 Corte dei reclami penali – aveva già avuto modo di riconoscere un interesse giuridico legittimo della ricerca scientifica (decisione 23.6.2006, inc. CRP 60.2006.181 e riferimenti). Anche i lavori preparatori della revisione del CPP TI ammettevano un interesse giuridico legittimo a chi intendeva svolgere studi scientifici (Messaggio dell’11.3.1987, n. 3163, p. 10). Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv.