Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, considerata la particolarità della fattispecie. Per questi motivi, visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera