che vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.