che con osservazioni 6/7.07.2011 l’avv. PI 3, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, si rimette al giudizio di questa Corte, rilevando parimenti che la sentenza del Tribunale federale, in forma anonimizzata, sarebbe direttamente accessibile da internet (osservazioni 6/7.07.2011); che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: