Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico per presentare eventuali osservazioni, poiché le parti coinvolte nel procedimento civile corrispondono in sostanza a quelle del procedimento penale. 4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: