3.4. Si rileva che il reclamante non ha contestato le altre decurtazioni effettuate dal procuratore pubblico in particolare in merito alle spese postali, telefoniche, per fotocopie e scritturazioni e alle spese di trasferta, accettate per complessivi CHF 493.-- (reclamo 10/14.5.2011, p. 6). 3.5. L’IVA esposta dal MLaw RE 1 nel suo reclamo 10/14.6.2011 (pari a CHF 273.68) non può inoltre essere riconosciuta, contrariamente a quanto stabilito dal procuratore pubblico, essendo PI 1 domiciliato all’estero [art. 8 cpv. 1 legge federale del 12.6.2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); cfr. sentenza CRP 3.9.2008, inc. __________].