{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-204_2011-07-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110042&nX40_KEY=4711133&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1c42f714a9816270eec761a205208e14"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2011.204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 05.07.2011 60.2011.204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:15:51", "Checksum": "573b9990f0e66578de52f80953a89681", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 05.07.2011 60.2011.204\nRegesto:\nReclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio\n\n3.2.\nIl reclamante contesta inoltre le decurtazioni effettuate dal procuratore pubblico in merito ai tempi di trasferta __________ e __________ da lui esposti nella nota d’onorario 18.5.2011. Il magistrato inquirente ha infatti affermato di ritenere eccessivi quest’ultimi “(…) considerato che da __________ a __________ occorre calcolare 60 minuti per l’andata ed il ritorno, nonché 80 minuti andata e ritorno fino al __________ (./. 360 min.) (…)” (decisione 7.6.2011, p. 1, inc. MP __________). A dire del MLaw RE 1 il magistrato inquirente avrebbe tuttavia ignorato “(…) i problemi relativi al traffico mattutino in entrata dal portale sud della città di __________, come le relative colonne che si formano sul __________ prima della galleria del __________ (…) nonché, da ultimo, le code che si formano sul rettilineo di __________, in direzione Nord, all’altezza di __________ e ciò a causa dei lavori attualmente in atto per la posa dei ripari fonici tra la galleria di __________ e la galleria del __________. Del resto, inspiegabilmente, è fatto notorio il tempo di circolazione che ci si impiega nel centro cittadino di __________, durante determinate ore di punta. Tale situazione, oltre essere un fatto notorio per chiunque abbia anche solo una volta percorso il tratto in questione nelle ore di punta, è stata più volte presentata dai vari media ticinesi, giornali in primis (…)” (reclamo 10/14.5.2011, p. 3).\nQuesta Corte, pur condividendo quanto affermato dal reclamante (per quanto concerne i tempi di percorrenza tra __________ e __________ durante i giorni lavorativi), considera tuttavia eccessivi alcuni tempi di trasferta esposti nella nota d’onorario 18.5.2011. In particolare, oltre quanto già sopra constatato per gli interrogatori del 9.4.2011 e del 10.4.2011, anche l’onorario esposto per l’udienza davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi dell’11.4.2011 (AI 9, inc. MP __________) pari a 220 minuti [“(…) (dalle 15.40 alle 19.20) (…)”] appare inadeguato. Dagli atti emerge infatti che tale interrogatorio sia iniziato alle ore 17.40 e si sia concluso alle ore 18.15 (AI 9, inc. MP __________). Ammettere un onorario pari a 160 minuti per la trasferta __________, l’udienza (35 minuti), l’esame degli atti ed il colloquio con l’imputato appare tuttavia sufficiente.\n3.3.\nIl MLaw RE 1 contesta inoltre il fatto che il procuratore pubblico non avrebbe riconosciuto gli onorari relativi ai contatti con l’avvocato italiano dell’imputato. A mente infatti del magistrato inquirente, qualora il difensore si avvalga della collaborazione di altri avvocati non può addebitare il suo onorario per discutere della causa con i medesimi.\nDagli atti emerge tuttavia che l’avvocato italiano abbia agito quale portavoce delle sorelle dell’imputato, alfine di trovare e di recuperare la documentazione atta alla domanda di scarcerazione e in particolar modo atta a provare l’attività di importazione e di vendita di agrumi in Svizzera di PI 1. Il contatto con il legale italiano va dunque riconosciuto, avendo una pertinenza con l’inchiesta ticinese. Il tempo esposto di 35 minuti neppure può essere considerato eccessivo e va quindi ammesso.\n3.4.\nSi rileva che il reclamante non ha contestato le altre decurtazioni effettuate dal procuratore pubblico in particolare in merito alle spese postali, telefoniche, per fotocopie e scritturazioni e alle spese di trasferta, accettate per complessivi CHF 493.-- (reclamo 10/14.5.2011, p. 6).\n3.5.\nL’IVA esposta dal MLaw RE 1 nel suo reclamo 10/14.6.2011 (pari a CHF 273.68) non può inoltre essere riconosciuta, contrariamente a quanto stabilito dal procuratore pubblico, essendo PI 1 domiciliato all’estero [art. 8 cpv. 1 legge federale del 12.6.2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); cfr. sentenza CRP 3.9.2008, inc. __________].\n3.6.\nDa quanto sopra esposto vengono dunque riconosciuti 570 minuti (pari a 9 ore e 30 minuti) a CHF 110.-- / ora per complessivi CHF 1’045.-- (cfr. consid. 3.1.) e 1'116 minuti (pari a 18 ore e 36 minuti) a CHF 90.-- / ora per complessivi CHF 1'674.--. Le spese ammontano a CHF 493.-- (così come esposte nel reclamo 10/14.6.2011, p. 6) per un totale di CHF 3'212.--.\n4. Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante CHF 250.-- a titolo di ripetibili.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 135, 393 ss. CPP, il Rtar e l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1.Il reclamo è parzialmente accolto.\n§ La nota professionale 18.5.2011 del MLaw RE 1, __________, è approvata per un totale di CHF 3'212.-- (tremiladuecentododici) a carico dello Stato.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al MLaw RE 1, __________, CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}