{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-204_2011-07-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110042&nX40_KEY=4921784&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1c42f714a9816270eec761a205208e14"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 05.07.2011 60.2011.204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:05", "Checksum": "f08900d93cd43f7bdcfc372ee2a7911d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 05.07.2011 60.2011.204\nRegesto:\nReclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nClaudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 10/14.6.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 7.6.2011 del procuratore pubblico Nicola Respini, concernente la nota professionale 18.5.2011 per la retribuzione della difesa d’ufficio di PI 1, __________ (inc. MP __________); |\nrichiamate le osservazioni 20.6.2011 del procuratore pubblico, che si rimette al giudizio di questa Corte;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na.PI 1 è stato arrestato il 9.4.2011 in quanto sospettato, con altri, di essere coinvolto in un traffico di stupefacenti tra la __________ ed il Cantone Ticino (AI 1, inc. MP __________).\nCon decisione 11.4.2011 il procuratore pubblico Nicola Respini ha nominato il MLaw RE 1 difensore d’ufficio (con effetto dal 9.4.2011) di PI 1, con l’assistenza giudiziaria gratuita (AI 8, inc. MP __________).\nIn data 13.5.2011 il magistrato inquirente, ritenuto che l’imputato aveva nominato quale suo difensore di fiducia l’avv. __________, ha decretato la revoca del MLaw RE 1 quale difensore d’ufficio, con effetto dall’11.5.2011 (AI 36, inc. MP __________).\nIl difensore d’ufficio ha dunque inviato al procuratore pubblico la sua nota d’onorario 18.5.2011 per la tassazione (AI 42, inc. MP __________).\nb. Con decisione 7.6.2011 il procuratore pubblico Nicola Respini ha tuttavia proceduto ad una serie di decurtazioni della nota d’onorario del difensore d’ufficio sopraindicata, approvandola limitatamente a CHF 2’826.35 [di cui CHF 2'124.-- per onorari (23 ore e 36 minuti a CHF 90.-- / ora), CHF 493.-- per spese e CHF 209.35 per l’IVA], in luogo dei postulati CHF 4'521.53.\nIl magistrato inquirente ha defalcato, per quanto qui di interesse, gli onorari e le spese esposti dal MLaw RE 1 relativi alle conferenze ed alle telefonate con l’avvocato italiano dell’imputato. Ha inoltre ritenuto eccessivi i tempi di trasferta fino al carcere giudiziario la __________ “(…) considerato che da __________ a __________ occorre calcolare 60 minuti per l’andata ed il ritorno, nonché 80 minuti andata e ritorno fino al __________ (./.360 min.) (…)” (decisione 7.6.2011, p. 1, inc. MP __________).\nc.Con il presente reclamo il MLaw RE 1 chiede che la sua nota d’onorario, inerente alla difesa d’ufficio di PI 1, sia approvata per CHF 3'694.75, IVA compresa.\nEgli afferma, in particolare, che il magistrato inquirente, in relazione al suo lavoro svolto sabato 9.4.2011 e domenica 10.4.2011, non avrebbe applicato la tariffa oraria di CHF 110.-- / ora come previsto dall’art. 5a Rtar per la partecipazione agli interrogatori fuori orario di lavoro. Il reclamante contesta inoltre i tempi di percorrenza calcolati dal procuratore pubblico per i tratti __________ e __________, ritenendoli, a suo dire, non conformi alla realtà dei fatti. Il MLaw RE 1 afferma inoltre che i contatti con il legale italiano “(…) non erano assolutamente atti ad istruire o discutere la causa: lo stesso non agiva direttamente presso lo scrivente legale in qualità d’avvocato atto alla difesa del signor PI 1 ma piuttosto in qualità di portavoce delle sorelle e della famiglia in generale che, nella situazione in cui si trovavano, avevano difficoltà a comprendere la pratica in questione (…)” (reclamo 10/14.6.2011, p. 4).\nd. Delle ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. 1.1.\nGiusta l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).\nCon il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.\nEsso deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n1.2.\nIl gravame, inoltrato il 10/14.6.2011 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 7.6.2011 del procuratore pubblico Nicola Respini, è tempestivo.\nLe esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.\nEsso è – di conseguenza – ricevibile in ordine.\n2.2.1.\nIn Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio, anche in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art. 3 cpv. 1 vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far fronte agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso per le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero per quelle necessarie in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse “quelle che avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano quindi remunerati gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito strettamente legale.\n"}