{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-200_2011-08-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109718&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cbff80fd05dc119dd9e7365dc35e2c2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 16.08.2011 60.2011.200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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Pretura quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sulle due istanze 7/8.06.2011 presentate dalla\n|\n|\nIS 1 |\n|\n|\ntendente ad ottenere la trasmissione di due incarti penali ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________; |\nrichiamate le osservazioni 20.06.2011 e la duplica 28/30.06.2011 del sostituto magistrato dei minorenni Fabiola Gnesa, nonché la replica 24/27.06.2011 della Pretura istante, di cui si dirà in seguito;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\n1.Con sentenza 22.04.2008 il Consiglio per i minorenni ha, tra l’altro, dichiarato __________ (__________) autore colpevole di lesioni gravi giusta l’art. 122 CP riguardo ai fatti avvenuti il __________, in località \"__________\" (__________), ai danni della vittima __________ (__________), e meglio nelle circostanze di tempo e di luogo descritti nell’atto d’accusa 27.12.2007 (__________) emanato dal sostituto magistrato dei minorenni Fabiola Gnesa, riconoscendo che l’accusato aveva agito in uno stato di scemata responsabilità di grado medio (cfr. sentenza 22.04.2008, inc. __________).\n2.Presso la IS 1 è pendente una procedura civile ordinaria di cui all’incarto __________ promossa da __________ (patr. da: avv. __________, __________) nei confronti di __________ e dei suoi genitori __________ e __________ (patr. da: avv. __________, __________, e avv. __________, __________) in relazione ai fatti accaduti quel giorno (cfr. istanze 7/8.06.2011 e copia scritto 6.06.2011 dell’avv. __________).\nIl pretore, con il consenso delle parti, ha ammesso, in sede civile, il richiamo degli incarti penali inerenti ad __________ della Magistratura dei minorenni e del Consiglio dei minorenni.\n3.Con le presenti due istanze la IS 1 chiede la trasmissione dei suddetti incarti penali.\nA suffragio della sua richiesta ha prodotto lo scritto 6.06.2011 dell’avv. __________, da cui emerge in particolare che l’azione civile e i due procedimenti penali traggono origine dalla medesima fattispecie [ossia l’aggressione subita da __________ da parte di __________ (allora minorenne) il __________ \"(…) con conseguente perdita di un occhio\"], che l’azione civile è stata promossa nei confronti di quest’ultimo e dei suoi genitori, i quali, a mente dell’attrice, avrebbero omesso \"(…) la necessaria educazione e sorveglianza\" e che nell’ambito dei procedimenti penali sarebbero stati eseguiti numerosi accertamenti riguardo alla dinamica dei fatti accaduti, allo stato soggettivo dell’autore e al rapporto con i suoi genitori che potrebbero assumere rilevanza nell’ambito del procedimento civile, segnalando inoltre che alla vittima è stato concesso soltanto un accesso limitato agli atti penali.\nCon risposta 20.06.2011 il sostituto magistrato dei minorenni evidenzia che \"(…) nello spirito del diritto penale minorile e del diritto processuale penale minorile si valuti di dare accesso unicamente agli atti che permettono in sede civile di stabilire il danno e la colpa del giovane ed in particolare il rapporto di Polizia cantonale con la documentazione fotografica ivi allegata così come pure le perizie psichiatriche redatte dal dr. prof. __________ __________, ad eccezione di tutte quelle informazioni e risultanze riguardanti la situazione personale globale del giovane ed in particolare la documentazione allestita dagli istituti ove il ragazzo è stato successivamente collocato, legate allo sviluppo successivo del medesimo\" (risposta 20.06.2011, p. 1 e 2).\nIn replica 24/26.06.2011 la Pretura istante ha prodotto le osservazioni 22.06.2011 formulate dalle parti.\nA mente dell’avv. __________ l’edizione dell’incarto penale richiamato dovrebbe di principio essere completa e che spetterebbe, se del caso, al pretore escludere l’ispezione degli atti che non sono strettamente necessari a tutela degli interessi/della sfera privata di __________.\nL’avv. __________ e l’avv. __________, dal canto loro, ritengono che l’incarto penale non debba essere trasmesso integralmente, poiché \"(…). Non si tratta infatti di accertare a posteriori cosa si poteva vedere ma di verificare al momento dei fatti o precedentemente come appariva la situazione rispettivamente come si presentava __________ \" (copia verbale 22.06.2011, inc. __________, p. 10, doc. 5.a).\nIn duplica 28/30.06.2011 il sostituto magistrato dei minorenni conferma il contenuto delle sue osservazioni, allineandosi parimenti con le argomentazioni di replica degli avvocati __________ e __________.\n4.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\"."}