nelle procedure del CPC e del CPP, l’avvocato responsabile del praticante secondo l’art. 5 cpv. 1 della legge del 16.9.2002 sull’avvocatura (LAvv) è tenuto ad assumere le difese d’ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio (art. 13 cpv. 1 LAvv) e può delegare, sotto la sua sorveglianza, atti di patrocinio al praticante legale; art. 3 cpv. 1: l’iscrizione nell’elenco dei praticanti legali comporta per il praticante l’obbligo di partecipare al picchetto penale organizzato dall’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, sotto la sorveglianza ed in rappresentanza dell’avvocato].