a CPP – che prescrive, per esempio, di sollevare eventuali censure non appena note, sotto perenzione del diritto stesso – è imposto a tutte le autorità penali (come descritte agli art. 12 e 13 CPP), a tutti gli altri partecipanti al procedimento (imputato, accusatore privato, patrocinatori) e – parimenti – alle persone che vi partecipano soltanto indirettamente (per esempio terzi toccati dall’esecuzione di un provvedimento coercitivo) [Commentario CPP, P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 11]. 2.4.2. Nel presente caso la contestazione è stata sollevata tardivamente in quanto dal cambio di patrocinatore (19.4.2011) al momento in cui è stata chiesta l’estromissione è passato un mese.