2.4. 2.4.1. L’obbligo di attenersi al principio della buona fede giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. a CPP – che prescrive, per esempio, di sollevare eventuali censure non appena note, sotto perenzione del diritto stesso – è imposto a tutte le autorità penali (come descritte agli art. 12 e 13 CPP), a tutti gli altri partecipanti al procedimento (imputato, accusatore privato, patrocinatori) e – parimenti – alle persone che vi partecipano soltanto indirettamente (per esempio terzi toccati dall’esecuzione di un provvedimento coercitivo) [Commentario CPP, P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 11].