1 CPP). Se gli estremi della difesa obbligatoria sono presenti già al momento dell’apertura della procedura preliminare, la difesa deve essere assicurata dopo il primo interrogatorio da parte del pubblico ministero, ma in ogni caso prima che sia aperta l’istruzione (art. 131 cpv. 2 CPP). Le prove assunte prima della designazione di un difensore, benché la sua presenza fosse manifestamente necessaria, sono valide soltanto se l’imputato rinuncia alla loro riassunzione (art. 131 cpv. 3 CPP). Determinante, per la validità o meno della prova, è se, al momento della sua assunzione, era noto o almeno riconoscibile un caso di difesa obbligatoria (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 131 CPP n. 5;