Resta nondimeno ammissibile il compimento di singoli atti di patrocinio da parte del praticante, se delegati dall’avvocato difensore di fiducia o d’ufficio, sotto la sua responsabilità e sorveglianza (Commentario CPP, M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 127 CPP n. 22). 2.2.2. Se la difesa è obbligatoria (art. 130 CPP), chi dirige il procedimento provvede affinché sia designato senza indugio un difensore (art. 131 cpv. 1 CPP).