2.2. 2.2.1. Giusta l’art. 127 cpv. 5 CPP la difesa dell’imputato è riservata agli avvocati autorizzati a rappresentare le parti in giudizio secondo la legge del 23.6.2000 sugli avvocati (LLCA); sono fatte salve le disposizioni derogatorie cantonali concernenti la difesa nella procedura penale in materia di contravvenzioni. Tale norma tiene conto dell’importanza che riveste la difesa dell’imputato, riservata agli avvocati che ai sensi della LLCA sono autorizzati a rappresentare una parte davanti alle autorità giudiziarie, ossia agli avvocati iscritti in un registro cantonale degli avvocati (art. 4 ss. LLCA) ed agli avvocati di Stati dell’UE e dell’AELS (a determinate condizioni: