Il CPP escluderebbe quindi la possibilità per i praticanti di essere nominati ed incaricati di una difesa penale in nome proprio, come avvenuto in concreto. Anche nell’ipotesi in cui si volesse ritenere che l’avv. __________ sia stato inizialmente designato quale suo difensore d’ufficio, circostanza che non sarebbe avvenuta, il procuratore pubblico, con decisione 14.3.2011, avrebbe formalmente nominato la MLaw __________, la sola persona incaricata della sua difesa (difesa che avrebbe attuato in maniera negligente ed inefficace).