Ha esposto che aveva nominato come difensore l’avv. __________, che – dopo avere presenziato alla prima parte del verbale di polizia 9.3.2011 – aveva fatto intervenire la sua praticante, che aveva agito, sempre su delega del legale, anche in seguito. Era quindi pacifico, indipendentemente dal nominativo riportato nel decreto di nomina, che fosse l’avv. __________ il difensore. Questi poteva, sotto la sua responsabilità e sorveglianza, delegare atti di patrocinio alla propria praticante. I verbali erano pertanto perfettamente opponibili a RE 1. La censura del 18/23.5.2011, posto come l’avv. PR 1 avesse assunto il mandato il 19.4.2011, era pure tardiva (AI 44).