{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-194_2011-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109893&nX40_KEY=4711128&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b0361778d339160b44c582755374e06e"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2011.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.07.2011 60.2011.194"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico in materia di difensore d'ufficio. difesa obbligatoria. garanzia della difesa obbligatoria"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:18:00", "Checksum": "47e577c3978664ca80e9bf2ec0c838f7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.07.2011 60.2011.194\nRegesto:\nReclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico in materia di difensore d'ufficio. difesa obbligatoria. garanzia della difesa obbligatoria\n\n2.4.\n2.4.1.\nL’obbligo di attenersi al principio della buona fede giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. a CPP – che prescrive, per esempio, di sollevare eventuali censure non appena note, sotto perenzione del diritto stesso – è imposto a tutte le autorità penali (come descritte agli art. 12 e 13 CPP), a tutti gli altri partecipanti al procedimento (imputato, accusatore privato, patrocinatori) e – parimenti – alle persone che vi partecipano soltanto indirettamente (per esempio terzi toccati dall’esecuzione di un provvedimento coercitivo) [Commentario CPP, P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 11].\n2.4.2.\nNel presente caso la contestazione è stata sollevata tardivamente in quanto dal cambio di patrocinatore (19.4.2011) al momento in cui è stata chiesta l’estromissione è passato un mese.\n2.5.\nResta adesso da determinare se, come pretende RE 1 nel reclamo, la conseguenza di tale irrita designazione sia l’inutilizzabilità di tutti i suoi verbali di interrogatorio.\n2.5.1.\nE’ necessario distinguere la difesa dell’imputata dal momento del suo arresto provvisorio in data 9.3.2011 fino alla decisione 14.3.2011 di nomina formale della MLaw __________ quale suo difensore d’ufficio e la difesa successiva, ovvero a partire dal 14.3.2011 fino all’assunzione del patrocinio da parte dell’avv. PR 1 il 19.4.2011.\n2.5.2.\nSi può anzitutto ritenere che, in occasione dell’arresto provvisorio dell’imputata il 9.3.2011, l’avv. __________ sia stato designato dal procuratore pubblico, pur senza formale decisione, difensore d’ufficio della reclamante. La sua presenza all’interrogatorio 9.3.2011 comprova peraltro tale circostanza. Anche l’istanza di carcerazione preventiva presentata l’11.3.2011 dal magistrato inquirente al giudice dei provvedimenti coercitivi indicava il predetto legale quale difensore d’ufficio (AI 5).\nL’avv. __________ poteva di conseguenza delegare alla sua praticante MLaw __________, a quel momento non ancora formalmente nominata difensore d’ufficio, singoli atti della difesa, conformemente al Regolamento di applicazione della legge sull’assistenza giudiziaria del 9.11.2010 [art. 1: nelle procedure del CPC e del CPP, l’avvocato responsabile del praticante secondo l’art. 5 cpv. 1 della legge del 16.9.2002 sull’avvocatura (LAvv) è tenuto ad assumere le difese d’ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio (art. 13 cpv. 1 LAvv) e può delegare, sotto la sua sorveglianza, atti di patrocinio al praticante legale; art. 3 cpv. 1: l’iscrizione nell’elenco dei praticanti legali comporta per il praticante l’obbligo di partecipare al picchetto penale organizzato dall’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, sotto la sorveglianza ed in rappresentanza dell’avvocato].\nAtti – quelli esperiti dal 9.3.2011 al 13.3.2011 – che, evidentemente, sono validi a tutti gli effetti e quindi senz’altro utilizzabili.\nIl fatto che la decisione 14.3.2011 di nomina di difensore d’ufficio faccia riferimento ad un effetto retroattivo della designazione della MLaw __________ al 9.3.2011 è irrilevante e privo di conseguenze: la decisione non può infatti avere effetto retroattivo.\n2.5.3.\nIl 14.3.2011 la prima designazione dell’avv. __________ quale difensore d’ufficio di RE 1 è stata sostituita, in maniera formale, dalla nomina della sua praticante MLaw __________, esplicitamente indicata quale difensore d’ufficio. L’avv. __________ è menzionato nella decisione soltanto con riferimento al recapito della patrocinatrice (Studio legale avv. __________).\nOra, come detto, la nomina della MLaw __________ viola l’art. 127 cpv. 5 CPP. Questa circostanza non rende tuttavia inutilizzabili gli atti, dal 14.3.2011 al 19.4.2011.\nRE 1 non era senza patrocinatore: è infatti stata assistita da una persona con formazione giuridica completa, che agiva, quale praticante, sotto la responsabilità dell’avvocato. La MLaw __________ – per iscriversi nell’elenco dei praticanti – ha necessariamente dovuto comprovare di essere in possesso di una licenza o di un master, ottenuti dopo studi di giurisprudenza (art. 1 del Regolamento del 28.10.2002 sull’avvocatura).\nRibadito che la nomina di una praticante sia sbagliata, non si vede dunque quale nocumento avrebbe avuto la reclamante per il fatto che la sua difesa non sia stata seguita direttamente dall’avvocato.\nDall’incarto non si evincono del resto elementi per dire che il patrocinio di difesa non sia stato effettuato con la dovuta diligenza.\nBen diversa è la situazione prevista dall’art. 131 cpv. 3 CPP, riferita a prove assunte prima della designazione del difensore.\nIn conclusione, gli atti, in particolare i verbali di interrogatorio dell’imputata, compiuti a partire dal 14.3.2011, dopo la nomina della MLaw __________, sono pertanto validi ed utilizzabili.\n3. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della reclamante, soccombente.\npronuncia\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}