Tale divieto è altresì esteso alle procedure amministrative di natura fiscale. Sono esclusi i casi di truffa fiscale ai sensi dell’articolo Il, paragrafo 3 del presente Accordo. 3. È subordinata all’autorizzazione dello Stato richiesto la trasmissione a uno Stato terzo delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo"; che per quanto concerne le disposizioni cantonali inerenti all’accesso agli atti di un procedimento penale concluso, l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.