"1. Le informazioni ottenute grazie all’assistenza non possono, nello Stato richiedente, né essere utilizzate ai fini d’indagine né essere prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a un reato per il quale l’assistenza è esclusa. 2. Il divieto di utilizzare le informazioni ottenute si riferisce ai fatti che hanno per lo Stato richiesto natura politica, militare o fiscale. Un fatto ha natura fiscale quando appare volto a decurtare tributi fiscali o contravviene a misure di politica monetaria, commerciale o economica. Tale divieto è altresì esteso alle procedure amministrative di natura fiscale.