4); che l’art. XXVII dell’Accordo del 10.09.1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.04.1959 e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41) (di seguito Accordo) prevede che "Su espressa domanda e per singoli casi, le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti penali adottati contro i loro cittadini, per permettere all’autorità giudiziaria richiedente di esaminare se sia necessario adottare misure sul piano interno"; che l’art. IV dell’Accordo [Utilizzazione delle informazioni (specialità)] sancisce quanto segue: "1.