2 e doc. 3); che con risposta 24/27.06.2011 l’PI 1 ha evidenziato che "(…) giusta l’art. XXVII dell’Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e ne agevola l’applicazione (RS.0.351.945.41), le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti adottati contro i loro cittadini. Pertanto nei casi previsti dall’Accordo, non è necessario rendere una decisione d’entrata in materia e chiusura, giusta gli art. 80a e 80d AIMP. Per contro è necessario un rinvio all’art. IV del menzionato accordo, con riferimento alla riserva della specialità" (scritto 24/27.06.2011, doc.