recidiva e dell’applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici (istanza 25/26.05.2011); che con lettera 1.06.2011 – cui è seguito un sollecito del 14.06.2011 – questa Corte ha chiesto ai collaboratori dell’PI 1, se dal loro punto di vista e nell’ottica della AIMP, siano adempiute le premesse per concedere l’assistenza riguardo alla surriferita istanza prima di procedere secondo le disposizioni cantonali inerenti all’accesso agli atti (doc. 2 e doc.