{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-187_2011-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110217&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cec2226669136091e124c76ee99fdb16"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.187"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.07.2011 60.2011.187"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. 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Procura generale italiana quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 25.05./01.06.2011 presentata dalla\n|\n|\nIS 1 |\n|\n|\ntendente ad ottenere, per quanto interessa la competenza di questa Corte, copia della sentenza di condanna emanata a carico di __________; |\npremesso che la richiesta datata 25.05.2011 è giunta via fax alla Pretura penale il 26.05.2011, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte in data 31.05./1.06.2011, senza formulare osservazioni in merito, allegando parimenti copia conforme all’originale della sentenza 2.02.2010 (inc. __________);\nritenuto che tra questa Corte e l’PI 1 (di seguito PI 1), vi è stato uno scambio epistolare di cui si dirà in seguito;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche il 2.02.2010 l’allora giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha emanato una sentenza di condanna, divenuta definitiva l’8.09.2010, tra l’altro, a carico di __________, nato il __________ a __________, cittadino italiano, e ciò nelle forme contumaciali non essendo comparso (cfr. sentenza 2.02.2010, inc. __________);\nche con scritto 25/26.05.2011, inviato via fax alla Pretura penale, che l’ha trasmesso, per competenza a questa Corte, la Procura Generale della Repubblica di __________ ha chiesto assistenza giudiziaria in materia penale ai sensi della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale sottoscritta a Strasburgo il 20.04.1959 e in base agli art. 48 ss. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, domandando la trasmissione – per quanto interessa la competenza di questa Corte – della copia integrale della sentenza di condanna emanata a carico di __________, essendo intenzionata ad avviare il procedimento per il riconoscimento della citata decisione ai fini della recidiva e dell’applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici (istanza 25/26.05.2011);\nche con lettera 1.06.2011 – cui è seguito un sollecito del 14.06.2011 – questa Corte ha chiesto ai collaboratori dell’PI 1, se dal loro punto di vista e nell’ottica della AIMP, siano adempiute le premesse per concedere l’assistenza riguardo alla surriferita istanza prima di procedere secondo le disposizioni cantonali inerenti all’accesso agli atti (doc. 2 e doc. 3);\nche con risposta 24/27.06.2011 l’PI 1 ha evidenziato che \"(…) giusta l’art. XXVII dell’Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e ne agevola l’applicazione (RS.0.351.945.41), le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti adottati contro i loro cittadini. Pertanto nei casi previsti dall’Accordo, non è necessario rendere una decisione d’entrata in materia e chiusura, giusta gli art. 80a e 80d AIMP. Per contro è necessario un rinvio all’art. IV del menzionato accordo, con riferimento alla riserva della specialità\" (scritto 24/27.06.2011, doc. 4);\nche l’art. XXVII dell’Accordo del 10.09.1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.04.1959 e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41) (di seguito Accordo) prevede che \"Su espressa domanda e per singoli casi, le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti penali adottati contro i loro cittadini, per permettere all’autorità giudiziaria richiedente di esaminare se sia necessario adottare misure sul piano interno\";\nche l’art. IV dell’Accordo [Utilizzazione delle informazioni (specialità)] sancisce quanto segue:\n\"1. Le informazioni ottenute grazie all’assistenza non possono, nello Stato richiedente, né essere utilizzate ai fini d’indagine né essere prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a un reato per il quale l’assistenza è esclusa.\n2. Il divieto di utilizzare le informazioni ottenute si riferisce ai fatti che hanno per lo Stato richiesto natura politica, militare o fiscale. Un fatto ha natura fiscale quando appare volto a decurtare tributi fiscali o contravviene a misure di politica monetaria, commerciale o economica. Tale divieto è altresì esteso alle procedure amministrative di natura fiscale. Sono esclusi i casi di truffa fiscale ai sensi dell’articolo Il, paragrafo 3 del presente Accordo.\n3. È subordinata all’autorizzazione dello Stato richiesto la trasmissione a uno Stato terzo delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo\";\nche per quanto concerne le disposizioni cantonali inerenti all’accesso agli atti di un procedimento penale concluso, l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche nella fattispecie in esame – richiamate le surriferite norme e ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante e la finalità della sua richiesta – sono date le condizioni di applicazione dell’art. XXVII dell’Accordo e non è dato un caso di esclusione di cui all’art. IV del medesimo Accordo, di modo che la richiesta va accolta;"}