(2) A domanda, l’Ufficio federale di giustizia e il Ministro federale di giustizia della Repubblica d’Austria si trasmettono, nei casi particolari, copie delle decisioni della giurisdizione penale, per permettere allo Stato richiedente di esaminare se debbano essere presi eventuali provvedimenti interni"; che per quanto concerne le disposizioni cantonali inerenti all’accesso agli atti di un procedimento penale concluso, l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: