"(1) Lo scambio degli avvisi di condanna è attuato almeno una volta per trimestre tra l’Ufficio federale di giustizia e il Ministro federale dell’interno della Repubblica d’Austria. (2) A domanda, l’Ufficio federale di giustizia e il Ministro federale di giustizia della Repubblica d’Austria si trasmettono, nei casi particolari, copie delle decisioni della giurisdizione penale, per permettere allo Stato richiedente di esaminare se debbano essere presi eventuali provvedimenti interni"; che per quanto concerne le disposizioni cantonali inerenti all’accesso agli atti di un procedimento penale concluso, l’art. 62 cpv.