I Ministeri di Giustizia trasmetteranno questi avvisi almeno una volta all’anno. Se la persona in causa è considerata come cittadino di due o più Parti Contraenti, gli avvisi saranno trasmessi a ciascuna delle Parti interessate, salvo che questa persona possieda la cittadinanza della Parte sul cui territorio è stata condannata"; che l’art. XIV dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.04.1959 e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.916.32), disposizione che richiama l’art. 22 della suddetta Convenzione, prevede che: