, nel dettaglio, doc. 6a e doc. 6b)]; che l’art. 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale conclusa a Strasburgo il 20.04.1959 (RS 0.351.1) sancisce quanto segue: "Ciascuna delle Parti Contraenti avvertirà la Parte interessata delle sentenze penali e delle misure posteriori che concernono i cittadini di questa Parte e che sono state iscritte nel casellario giudiziale. I Ministeri di Giustizia trasmetteranno questi avvisi almeno una volta all’anno.