che con scritto 19/21.07.2011 l’PI 1 ha informato questa Corte che "(…) giusta l’art. XIV dell’Accordo del 13 giugno 1972 tra la Svizzera e l’Austria che completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione (0.351.916.32), le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copie delle decisioni della giurisdizione penale. Pertanto, nei casi previsti dall’Accordo, non è necessario rendere una decisione d’entrata in materia e chiusura, giusta l’art. 80a e 80d AIMP. Per contro è necessario allegare la riserva di specialità" (doc.