b e cifra 2 (doc. 5 e doc. 5a) [secondo cui le domande di assistenza devono (tra l’altro) contenere l’oggetto e il motivo della domanda e le commissioni rogatorie di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono inoltre menzionare il reato e inglobare un riassunto dei fatti]; che con scritto 19/21.07.2011 l’PI 1 ha informato questa Corte che "(…) giusta l’art. XIV dell’Accordo del 13 giugno 1972 tra la Svizzera e l’Austria che completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione (0.351.916.32), le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copie delle decisioni della giurisdizione penale.