{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-185_2011-08-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110216&nX40_KEY=4711131&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "30cf937512af5309488c1213a90bf1a8"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2011.185"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.08.2011 60.2011.185"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. Tribunale quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:16:32", "Checksum": "b23fe0c1f247b76c4b8c753594767fde", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.08.2011 60.2011.185\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. Tribunale quale istante\n\n\nche per quanto concerne le disposizioni cantonali inerenti all’accesso agli atti di un procedimento penale concluso, l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dal __________ nella presente istanza e nel suo complemento 8.07.2011, la finalità della sua richiesta e il contenuto della decisione di condanna 30.10.2009 (inc. TPC __________) – è certamente adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte della predetta autorità ad ottenere la trasmissione della sentenza 30.10.2009 emanata a carico di __________, essendo indubbiamente utile ai fini delle sue incombenze [tra cui esaminare la vita anteriore dell’imputato, l’entità della sua condanna, se ha commesso furti con scasso anche in Svizzera e con quale modus operandi, se aveva un alibi, ecc. in vista dell’udienza principale (cfr. scritto 8.07.2011 des IS 1, doc. 6.a)];\nche vi è da chiedersi se la richiesta presentata dal IS 1 doveva essere effettivamente esaminata da questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG e se la consegna della sentenza in questione non doveva essere attuata per semplice trasmissione;\nche indipendentemente da ciò, l’istanza deve essere senz’altro accolta;\nche di conseguenza la sentenza 30.10.2009 emanata dal presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno, giudice Marco Villa, e cresciuta in giudicato l’11.11.2009 (inc. TPC __________) viene trasmessa – in originale – al IS 1, unitamente alla presente decisione;\nche si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese, considerate la natura dell’autorità istante e la finalità della richiesta.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}