che in siffatte circostanze lo scritto 18.05.2011, trasmesso, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte, non è da considerarsi un’istanza di compulsazione degli atti ex art. 62 cpv. 4 LOG (secondo cui "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti;