ma anche delle società sorvegliate" e (con riferimento al cpv. 2) che "(…) l’informazione deve dunque avvenire in merito a procedimenti pendenti e non solo quando una decisione definitiva è stata presa" e che "nei casi problematici questo deve permettere alle altre autorità di sorveglianza parimenti interessate di intervenire per tempo con le misure necessarie" (FF 2004 p. 3650); che in siffatte circostanze lo scritto 18.05.2011, trasmesso, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte, non è da considerarsi un’istanza di compulsazione degli atti ex art. 62 cpv.