In particolare il danno dovrebbe derivare dalla mancata assunzione in sede istruttoria rispetto alla successiva assunzione nella fase predibattimentale o dibattimentale, senza però precisare questo punto. Con riferimento al teste, il danno deriverebbe dal fatto che il reclamante non potrebbe procedere all’individuazione del teste da poi sentire. Il gravame, su questi punti, non adempie alle esigenze di motivazione, e non specifica perché tali mezzi di prova non potrebbero essere ammessi successivamente, se il giudice del merito li ritenesse indispensabili al giudizio.