Un pregiudizio giuridico sarebbe dato quando la riproposizione della prova al dibattimento, per motivi giuridici o di fatto, con molta probabilità non sarebbe più possibile (ZK StPO – A. J. KELLER, art. 394 CPP n. 3). 3.3.1. Nel presente caso, il gravame ammette in modo apodittico l’esistenza di un danno giuridico per il mancato accoglimento dell’istanza probatoria, senza però argomentare ulteriormente. In particolare il danno dovrebbe derivare dalla mancata assunzione in sede istruttoria rispetto alla successiva assunzione nella fase predibattimentale o dibattimentale, senza però precisare questo punto.